La Legge n. 91/1992 e i relativi regolamenti di esecuzione, in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362, disciplinano la normativa sulla cittadinanza iure sanguinis. Inoltre, vengono presi in considerazione la Legge n. 555/1912 e il Codice del Regno del 1865.
In Italia, la cittadinanza si ottiene per discendenza, in base al principio dello ius sanguinis. Ciò implica che chi nasce da genitori italiani è automaticamente considerato italiano, indipendentemente dal luogo di nascita.

La cittadinanza italiana può essere trasmessa per sangue, il che significa che un genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente dal luogo di nascita.

I discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato in cui è stata acquisita la cittadinanza per nascita, come negli Stati Uniti e in Australia, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti di generazioni.

Per richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis, l’interessato deve dimostrare di discendere da un avo italiano (senza limiti di generazioni) attraverso gli atti di nascita e matrimonio, che l’avo italiano abbia mantenuto la cittadinanza fino alla nascita del discendente e che né l’interessato né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Questo può essere dimostrato tramite certificati rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari italiane.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per discendenza e si trovano in Italia possono ottenere la residenza in base alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13 giugno 2007. Basta infatti presentare la ricevuta della dichiarazione di presenza fatta all’ingresso in Italia all’Autorità di frontiera.

Inoltre, coloro che sono in attesa di ottenere la cittadinanza per discendenza possono richiedere un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza Leggi questo articolo per approfondimenti.

Dove richiedere la cittadinanza italiana per discendenza
Secondo l’articolo 17-ter della Legge n. 91/92, la richiesta di cittadinanza italiana per discendenza deve essere presentata:

  • all’autorità comunale italiana competente per il territorio in cui risiede il richiedente
  • all’autorità consolare se il richiedente risiede all’estero

È importante notare che per poter richiedere la cittadinanza per discendenza è necessario che la catena di trasmissione della cittadinanza non sia stata interrotta per naturalizzazione o rinuncia da parte di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio a cui si desidera trasmettere la cittadinanza.

Documenti da presentare:
Per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, in base all’art. 17 ter comma 3, è necessario allegare i seguenti documenti:

  • Certificati di nascita che confermano il legame di parentela diretto tra il richiedente e il genitore o l’ascendente
  • Certificazione storica, richiesta per esercitare il diritto di opzione di cui all’articolo 17-bis, che attesti la cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta del richiedente e la loro residenza nei territori che facevano parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in base ai Trattati di cui all’articolo 17-bis
  • Documentazione che dimostri la conoscenza della lingua e della cultura italiane da parte del richiedente.

Per i discendenti dei connazionali emigrati in paesi come Brasile, Argentina e Venezuela, è possibile da diversi anni ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza paterna tramite il giudice in Italia.

Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, è richiesta la seguente documentazione:

  1. Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano di nascita. Se è nato prima del 17 marzo 1861, è necessario anche l’atto di morte per confermare il decesso come cittadino italiano
  2. Atti di nascita dei discendenti in linea retta, con traduzione ufficiale in italiano, inclusa quella della persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana
  3. Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, con traduzione ufficiale in italiano se è stato celebrato all’estero
  4. Atti di matrimonio dei discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana
  5. Certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato estero di emigrazione, con traduzione ufficiale in italiano, che attesti che l’avo italiano non ha acquisito la cittadinanza dello Stato estero prima della nascita dell’ascendente dell’interessato
  6. Certificato rilasciato dall’Autorità consolare italiana che confermi che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana hanno rinunciato ai termini di legge
  7. Prova dell’inoltro della domanda consolare, eseguita personalmente a nome dell’interessato
  8. Certificato di residenza (se l’istanza viene presentata in Italia)
  9. Documento di identità o passaporto, con regolare visto apposto dalle autorità italiane all’estero, se l’interessato è entrato in Italia da un Paese extra Schengen

I documenti di stato civile devono essere legalizzati o muniti di apostille e tradotti integralmente. Le traduzioni possono essere effettuate e asseverate in Italia o in territorio europeo, con esenzione da legalizzazione/apostille.

I certificati delle autorità competenti dello Stato estero di emigrazione sono acquisibili solo d’ufficio. È inoltre necessario dimostrare di aver contattato l’amministrazione consolare per poter agire giudiziariamente, nel caso in cui non si ottenga risposta alle domande in tempi certi.

Questi documenti hanno scadenza di validità?
Secondo un parere del 2016 dell’Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la validità temporale dei documenti stranieri è equiparata a quella dei documenti italiani. Secondo l’art. 41 del d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati, qualità personali e fatti immutabili hanno validità illimitata, mentre gli altri certificati hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, a meno che disposizioni di legge o regolamentari non prevedano diversamente.

In sintesi, i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata, così come tutta la documentazione relativa a persone decedute rilasciata successivamente al loro decesso. Per gli altri documenti, la validità è di 6 mesi.

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