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FAQ- Permesso di soggiorno

FAQ- Permesso di soggiorno

Domande frequenti

Abbiamo raccolto in questa pagina le domande che maggiormente ci rivolgete relative al Permesso di Soggiorno.
Se non doveste trovare il vostro quesito, contattateci al numero
📞3382451621

Saremo lieti di chiarirvi ogni dubbio.

É possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche dopo la scadenza, ma entro massimo 60 giorni dalla data. Qualora il permesso sia scaduto da oltre 60 giorni bisogna rivolgersi ad un avvocato per presentare alla Questura un’istanza tardiva di rinnovo. Il rinnovo è possibile solo se si dimostrano validi motivi che hanno impedito il rinnovo nei tempi previsti dalla legge

Il cittadino straniero che è in attesa del rilascio, del rinnovo o del duplicato del permesso potrà, collegandosi al sito www.poliziadistato.it, verificare se il proprio titolo di soggiorno elettronico è in consegna

Nel caso in cui la propria domanda di protezione internazionale venga rigettata per una motivazione considerata non valida, è possibile presentare un ricorso entro 15 giorni dal rigetto. Bisogna rivolgersi ad un avvocato che conosca alla perfezione la legislazione e possa guidare lo straniero all’interno dell’iter burocratico italiano, non sempre lineare. Se l’istanza viene accolta, viene rilasciato un permesso di soggiorno di 3 mesi.

La rinuncia alla protezione internazionale comporta la perdita del diritto di soggiorno in Italia. Il richiedente è automaticamente soggetto ad espulsione.

È consigliabile NON viaggiare in Europa o in altri paesi esteri con la ricevuta del permesso di soggiorno perché la ricevuta non è riconosciuta negli altri paesi e si rischia quindi di essere trattenuti presso le autorità di quel paese.

No, non si può fare richiesta di un permesso di soggiorno se siamo entrati in Italia come turisti . Tuttavia ci sono alcune leggi a disposizione del cittadino irregolare affidate possa dichiararsi presso le autorità e possa chiedere un permesso di soggiorno, il cosiddetto permesso per protezione speciale.

Le norme attualmente in vigore stabiliscono chiaramente come chi sia in possesso di un permesso di soggiorno ordinario (ad esempio lavoro, famiglia, studio ecc.), può rimanere fuori dal’Italia per un periodo pari alla metà della validità del permesso di soggiorno. Chi possiede un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (‘ex carta soggiorno’), può assentarsi dal territorio dell’Unione Europea per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi senza che gli venga revocato il titolo di soggiorno. Chi invece possiede la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’UE, può rimanere all’estero per un tempo massimo di 6 mesi

Certo. L’articolo 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, fornisca ospitalità o alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide, anche se parente o affine, o a qualsiasi titolo lo assume come lavoratore dipendente, o gli cede la proprietà o il godimento di un immobile, rurale o urbano, situato nel territorio italiano, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Se non avete la possibilità di un ospitalità, potete rivolgervi presso strutture di accoglienza. Le strutture sono tenute a rilasciare questa dichiarazione e quindi non avrete più il problema per presentare la vostra domanda di asilo.

Se non siete in possesso di un contratto d’affitto potete farvi ospitare da qualche amico o parente che possieda una casa in affitto o di proprietà. Per ottenere poi la residenza occorrerà presentare regolare domanda all’ufficio Anagrafe del Comune in cui si intende risiedere.

La dichiarazione di ospitalità riguarda quei casi in cui qualcuno decide di ospitarti o darti un alloggio, senza un contratto che dichiari lì la tua residenza. La residenza invece è quel luogo in cui la persona ha “dimora abituale”, cioè dove la persona abita in modo stabile. La residenza però diventa ufficiale solo quando viene registrata all’Ufficio Anagrafe.

No, non serve avere un reddito. Per il permesso di soggiorno per lavoro è sufficiente avere un datore di lavoro che sia disposto a darti un contratto lavorativo.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario. Si può richiedere in questo caso il permesso di soggiorno per attesa occupazione che viene rilasciato quando, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore non sia titolare di un contratto di lavoro ma risulti invece iscritto nelle liste di collocamento.

Non tutti i reati sono considerati ostativi al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, ma solamente una particolare categoria di essi che troviamo indicati nel codice penale (furto aggravato, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, prostituzione, fabbricazione e detenzione di documenti falsi)

 A seguito della legge 238/2021 il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non riporta più la dicitura “durata illimitata”, ma indica la durata di dieci anni (cinque per i minori di anni diciotto). Questa durata è riferita esclusivamente alla validità del documento e non alla regolarità del soggiorno.

La prima cosa da fare quando si perde il proprio permesso di soggiorno è recarsi immediatamente presso le forze dell’ordine e sporgere apposita denuncia di smarrimento del documento. Successivamente, con una copia della denuncia, è necessario recarsi presso un ufficio postale abilitato a richiedere il duplicato del Permesso di soggiorno.

 

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