Il permesso di soggiorno per affidamento rappresenta una particolare categoria di titolo rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che, per decisione dell’autorità giudiziaria minorile, vengono affidati a famiglie, persone singole o strutture educative. Questo tipo di permesso ha principalmente una funzione di protezione nei confronti del minore e trova fondamento nell’articolo 32 del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998), nel D.P.R. 394/1999 e nella legge n. 184/1983 relativa alla disciplina dell’affidamento dei minori.
COME SI PUO’ OTTENERE?
Il permesso di soggiorno per affidamento può essere ottenuto quando un minore straniero non accompagnato è oggetto di un provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale per i Minorenni, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti della Legge n. 184/1983.
La procedura si articola in diverse fasi:
1. Avvio del procedimento di affidamento: un ente pubblico o un soggetto autorizzato (come i Servizi Sociali, il tutore o il procuratore minorile) segnala al Tribunale per i Minorenni la condizione del minore. Il Tribunale, valutata la situazione, può disporre l’affidamento a una famiglia, a un singolo individuo oppure a una comunità educativa.
2. Adozione del provvedimento di affidamento: il Tribunale emette un atto formale e motivato che stabilisce l’affidamento temporaneo del minore, precisando la durata della misura e i nominativi degli affidatari.
3. Presentazione della domanda di permesso di soggiorno: con il provvedimento di affidamento in mano, è possibile richiedere il permesso di soggiorno per affidamento, utilizzando il kit postale o il sistema “prenota facile”, secondo le modalità operative previste localmente.
4. Rilascio del titolo di soggiorno: la Questura competente rilascia il permesso di soggiorno per affidamento, la cui validità coincide con la durata indicata nel provvedimento giudiziario.
DURATA DEL PERMESSO
Il permesso di soggiorno per affidamento ha una validità che coincide, di norma, con la durata del periodo di affidamento stabilito nel provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni.
SI PUO’ CONVERTIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFIDAMENTO?
Al termine dell’affidamento, il titolare del permesso può richiedere la conversione in un’altra tipologia di titolo di soggiorno, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Se il minore ha intrapreso un percorso di integrazione sociale, formativa o lavorativa, potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio o di lavoro anche dopo aver compiuto la maggiore età.
Conversione del permesso di soggiorno da affidamento a lavoro
Il permesso di soggiorno per affidamento può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, del Testo Unico sull’Immigrazione, a condizione che il giovane:
- sia stato affidato con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
- abbia partecipato a un percorso di integrazione sociale o formativa della durata minima di due anni (scuola, tirocinio, formazione o attività lavorativa);
- dimostri la volontà di inserirsi stabilmente nella società italiana;
- disponga di una proposta di lavoro o svolga già un’attività autonoma.
In questi casi, la conversione del permesso di soggiorno avviene al di fuori delle quote stabilite dal Decreto Flussi, costituendo un percorso di tutela e inclusione per i giovani affidati.
Documentazione richiesta per la conversione del permesso di soggiorno per affidamento
Per procedere alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato per affidamento, è necessario presentare la seguente documentazione:
- eventuale parere del Comitato per i Minori Stranieri in merito alla conversione del titolo, ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, del Testo Unico sull’Immigrazione (facoltativo);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità o in scadenza;
- prove documentali relative allo svolgimento di attività lavorativa o alla partecipazione a un percorso di integrazione sociale o formativa;
- proposta di contratto di lavoro o documentazione che dimostri lo svolgimento di un’attività autonoma;
- attestato di frequenza scolastica o certificato di partecipazione a corsi di formazione professionale, se disponibili.
RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFIDAMENTO
Il rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento è consentito soltanto se l’affidamento è ancora valido o se esistono nuovi provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile che ne dispongono la prosecuzione.
La domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso presso la Questura competente, allegando:
- documento di identità del tutore o dell’affidatario;
- copia del provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
- certificazione scolastica o altra documentazione che dimostri l’inserimento del minore nel percorso sociale, educativo o formativo.
DOMANDE:
È possibile lavorare con un permesso di soggiorno per affidamento dopo il compimento della maggiore età?
Sì. Il titolare di un permesso di soggiorno per affidamento, una volta divenuto maggiorenne, è autorizzato a svolgere attività lavorativa.
È necessario il nulla osta della Prefettura per convertire il permesso di soggiorno da affidamento a lavoro?
No. La conversione del permesso di soggiorno per affidamento in un permesso per motivi di lavoro non richiede il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura.
Questo perché si tratta di una procedura fuori quota, prevista dall’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione).
Cosa si intende per “fuori quota”?
L’espressione “fuori quota” indica che non si applicano i limiti numerici fissati annualmente dal Decreto Flussi (art. 3 TUI) per l’ingresso di lavoratori stranieri.
In tali casi, non è necessaria l’autorizzazione preventiva della Prefettura, normalmente richiesta per i cittadini provenienti da Paesi terzi che entrano in Italia per motivi di lavoro.
È obbligatorio il parere del Comitato per i Minori Stranieri per la conversione?
No, il parere del Ministero del Lavoro o del Comitato per i Minori Stranieri non è vincolante ai fini della conversione.
Come chiarito dalla circolare ministeriale e confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3431 del 1° giugno 2020, tale parere rappresenta un atto interno del procedimento amministrativo: è previsto, ma la sua assenza non impedisce la conversione del permesso, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge.
In sostanza, anche in mancanza del parere ministeriale, la conversione in permesso per motivi di lavoro può essere concessa, soprattutto quando il giovane dimostra di aver intrapreso un concreto percorso di integrazione sociale, scolastica o professionale.
